(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 110 del 21 dicembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni transitorie in materia di spese di funzionamento del gruppo consiliare misto 1. A decorrere dal 1o ottobre 1999 e sino alla fine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al gruppo consiliare misto non si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni, e si applicano le disposizioni di cui al primo comma del medesimo art. 3.