(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 110 del
                          21 dicembre 1999)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
            Disposizioni transitorie in materia di spese
            di funzionamento del gruppo consiliare misto
    1.  A  decorrere  dal  1o  ottobre  1999  e  sino alla fine della
legislatura  in  corso  alla data di entrata in vigore della presente
legge,  al  gruppo  consiliare misto non si applicano le disposizioni
del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 27 novembre 1984,
n.  56  e  successive modificazioni e integrazioni, e si applicano le
disposizioni di cui al primo comma del medesimo art. 3.